Gli effetti economici del riconoscimento della causa di servizio retroagiscono al momento dell’esordio della malattia. Il Tribunale di Genova rimedia ad un aberrante indirizzo dell’ARAN

 

Una interessante sentenza del Tribunale di Genova cancella sul nascere l’effetto perverso di una risposta dell’ARAN a quesito inerente l’applicazione dei benefici relativi alle malattie e infortuni nel periodo antecedente alla conclusione del procedimento ex DPR 461/01 per il riconoscimento della causa di servizio.

 

Il quesito, e la relativa risposta, erano in questi termini:

 

QUESITO G94

Nelle more del formale riconoscimento della causa di servizio, è possibile applicare alle assenze del lavoratore le previsioni dell’art.22 del CCNL del

6.7.1995 ?

Siamo del parere che la lettera dell’art.22 del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche non lasci alcuno spazio per interpretazioni “estensive”.

Infatti, la clausola contrattuale stabilisce che il particolare trattamento da essa previsto si applichi solo alla malattia “riconosciuta dipendente da causa di servizio” espressione che può essere riferita solo alle assenze intervenute dopo il formale riconoscimento della “causa di servizio” della malattia che le ha determinate.

Alle assenze precedenti si applicherà, invece, l’art.21 del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche.

 

(consultabile su http://www.piscino.it/file/contratti/aranquesiti04.pdf)

 

In pratica, per l’ARAN gli effetti del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non potrebbero reagire, e dunque, anche se una malattia o infermità fosse poi riconosciuta dipendente da causa di servizio, lo stipendio, decresciuto nel tempo necessario allo svolgimento della pratica, non potrebbe poi essere recuperato di quanto frattanto perso.

 

Purtroppo sulla base del predetto parere, un dipendente pubblico, Agente di Polizia Municipale, feritosi in servizio, e costretto a una lunga convalescenza frattanto trattata come malattia con  notevole decurtazione stipendiale  (art. 21 CCNL), si era visto negare la ricostruzione stipendiale pur a seguito dell’espressione del parere positivo sulla dipendenza da causa di servizio, intervenuto quasi tre anni dopo la attivazione del procedimento.

 

La tesi sostenuta dall’ARAN (ossia da un organo che dovrebbe guidare le Pubbliche amministrazioni nel proprio corretto operare) è assurda, e anche nociva per il caso, purtroppo non infrequente, di procedure di accertamento particolarmente lunghe; si ricordi che negli anni è accaduto che, ad esempio nel periodo di scadenza delle nomine dei membri del Comitato di Verifica, si verificassero nel procedimento per il riconoscimento della dipendenza (la cui durata massima, sommando quella prevista per ogni fase dal D.P.R. 461/01, non dovrebbe superare i 200 giorni) lungaggini notevoli.

 

Tali estenuanti attese che sarebbero ancor più intollerabili se l’orientamento dell’Aran avesse preso piede, visto che tale parere, espresso per una norma del CCNL Enti Locali, sarebbe facilmente estensibile anche a tutti gli altri settori del pubblico impiego (si vedano le norme dell’art. 22 CCNL Ministeri 1995, dell’art. 24 del CCNL Sanità 1995, ecc., tutte di tenore analogo all’art. 22 CCNL Enti Locali).

 

Ebbene, con la recentissima sentenza 22 maggio 2009 n. 848 il Tribunale di Genova, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Ida Scotto, ha smontato sotto ogni profilo l’impostazione dell’ARAN, disapplicando il provvedimento negativo e reintegrando integralmente lo stipendio dell’invalido per servizio.

 

La sentenza ha ragionato in primo luogo sulla disamina del testo dell’art. 22 CCNL Enti Locali 1995, laddove il fatto che esso leghi i benefici di conservazione integrale dello stipendio al fatto che l’infortunio o la malattia sia stata “riconosciuta dipendente da causa di servizio” non impedisce certo che tale beneficio sia attribuito retroattivamente, come il senso letterale della norma rende evidente.

 

Prosegue poi la sentenza considerando che, se il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio condiziona l’ottenimento del beneficio, esso corrisponde ad avveramento della condizione che, ai sensi dell’art. 1360 c.c., non può che avere effetto retroattivo.

 

Ancora, la sentenza considera che, a fronte di una norma, l’art. 21 CCNL Enti Locali, che salvaguarda  lo stipendio integrale per soli 9 mesi in caso di semplice malattia, sarebbe assurdo, anche dopo la conclusione positiva del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, continuare a considerare applicabile per il periodo antecedente al riconoscimento l’art. 21 (malattia e infortunio non dipendente da causa di servizio) al posto dell’art. 22 (che regola malattia e infortunio dipendente da causa di servizio).

 

Con ciò si sarebbero irragionevolmente  imputati al dipendente gli effetti delle lungaggini del procedimento di riconoscimento della dipendenza ex D.P.R. 461/01, tenendo presente che il predetto D.P.R., come si accennava sopra, disegna un procedimento caratterizzato da fasi di durata predeterminata, sommate le quali esso, a rigore, dovrebbe concludersi entro 200 giorni, ossia entro un termine comunque inferiore a quello di conservazione dello stipendio anche per il caso di semplice malattia ex art. 21 CCNL.

 

Tutto ciò ha condotto il Giudice a interpretare l’art. 22 CCNL Enti Locali nel senso di considerare, contrariamente all’opinione dell’ARAN, retroattivo fin dal manifestarsi della patologia, l’effetto del successivo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, condannando dunque l’amministrazione alla integrale ricostruzione stipendiale in favore del dipendente.

 

La sentenza in commento costituisce un importante punto fermo, frutto di una interpretazione perfettamente lineare improntata a buon senso, ed è particolarmente opportuna per contrastare gli effetti di un parere ARAN in effetti da definirsi, quantomeno, frettoloso, eliminando un profilo di grave incertezza in coloro che, già lesi da patologie di cui sia stata chiesta la dipendenza da causa di servizio, altrimenti avrebbero potuto ottenere  un riconoscimento tardivo ormai inutile, per evitare i pregiudizi economici che per converso i Contratti Collettivi vogliono evitare agli Invalidi per Servizio.

 

Avv. Andrea Bava – Avvocato in Genova